Con decreto del 07/8/2023, pubblicato il 21 detti, il Ministro della Salute Schillaci ha revocato un precedente decreto del 28/10/2020 a firma dell’allora Ministro Speranza, che sospendeva l’entrata in vigore del Decreto del 01/10/2022 con il quale era stato decretato “l’inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis.”
Salvo ulteriori colpi di scena, sembrerebbe che il CBD, peraltro antagonista del THC, sia entrato a pieno titolo nella V Tabella detta dei medicinali, di cui all’art. 14 del DPR 309/90 recante il «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», più nota come T.U. degli stupefacenti.
A voler comprendere le ragioni di tale inserimento, anche al fine di evitare equivoci sui possibili utilizzi del cannabidiolo negli altri settori, cerchiamo di esaminare, seppure brevemente, le premesse che hanno preceduto la decretazione, ossia le motivazioni che hanno indotto Speranza prima e Schillaci dopo, ad adottare detto provvedimento.
Con l’ascesa in campo dell’Epidyolex, farmaco in soluzione orale contenente cannabidiolo approvato dall’EMA, il Ministro della Salute Speranza, in attesa della valutazione della richiesta di “autorizzazione dell’avvio della commercializzazione” da parte dell’AIFA, aveva chiesto all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e al Consiglio Superiore di Sanità (CSS) parere circa “l’inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B del T.U., con relativo regime di fornitura con ricetta non ripetibile (RNR) delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis”.
Il CSS, con il parere reso in data 04/08/2020, pur prendendo atto della posizione della Francia e della Germania, che hanno considerato l’Epidyolex come farmaco e il cannabidiolo come sostanza non rientrante nell’ambito dell’applicazione delle rispettive normative sugli stupefacenti, ha ritenuto invece di dover esprimere parere favorevole all’inserimento nella tabella dei medicinali le composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis.
A tale conclusione il CSS vi giunge sulla base di quanto riportato dall’Assessment Report del 25 luglio 2019 pubblicato sul sito dell’EMA secondo il quale “viene riportato un potenziale rischio di abuso derivante dal trattamento con cannabidiolo, seppur classificato di basso grado”.
Tale “rischio di abuso” scaturirebbe, sempre a parere del CSS, anche dalla presenza nell’Epidyolex di “una concentrazione di 0,01% (p/v) di Δ-9-THC derivante dal processo di purificazione a partire dalla materia prima (droga) e che la risposta ai farmaci e alle sostanze di abuso è in certo qual modo legata alla sensibilità individuale che determina la variabilità individuale della risposta ai farmaci”, quantunque lo stesso CSS abbia considerato la probabilità che ciò potesse avvenire come remota.
Analogamente, anche se con motivazioni molto più sintetica, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), con nota del 08/05/2020, ha espresso parere favorevole in ragione della già inclusione nella sezione B della tabella dei Medicinali dei “Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture).
Nonostante tali premesse e pareri favorevoli, il Ministro della Salute, ritenendo però di dover acquisire ulteriori approfondimenti di natura tecnico-scientifica da parte dell’ISS e del CSS, in data 28/10/2020 sospendeva l’entrata in vigore del decreto.
A distanza di quasi tre anni, segnatamente in data 07/8/2023, il Ministro della Salute Schillaci, con decreto pubblicato in data 21/08/2023, ha revocato il decreto del 28/10/2020 rendendo operativo quello del 01/10/2020 con decorrenza 20/9/2023.
Il Ministero ha basato la propria decisione non su dati scientifici successivi al decreto di sospensione, bensì sul precedente parere reso dall’ISS del 6/11/2020, nonché su quello espresso dell’AIFA del 19/03/2021, dai quali nulla però si dice in più rispetto a quanto già emerso o poteva emergere nell’istruttoria del precedente provvedimento.
In particolare, come è dato leggere nei “vista” del provvedimento, il Ministero, disattendendo l’istanza avanzata dal precedente Ministro di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-scientifica da parte dell’ISS e del CSS, ha ritenuto invece soddisfacente fondare la propria motivazione più su dati normativi che scientifici.
In particolare, il Ministero ha ritenuto di dover revocare la sospensione in ragione del parere reso dall’Agenzia Italiana del Farmaco, in risposta al quesito formulato in data 26/1/2021 dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico e delle evidenze scientifiche risultanti dagli studi clinici disponibili per il medicinale <<Epidyolex>>, secondo cui non è possibile stabilire una dose minima terapeutica per il cannabidiolo.
A parere, infatti, dell’AIFA “…il cannabidiolo (CBD) è da considerarsi a tutti gli effetti una sostanza attiva ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b-bis del decreto legislativo nr. 219 del 2006”, per cui, a mente dell’art. 2, comma 2 di detto Decreto legislativo, “…in caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell’insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di <<medicinale>> e nella definizione e nella definizione di un prodotto disciplinato da un’altra normativa comunitaria, si applicano le disposizioni concernente i medicinali per uso umano”.
Tale decretazione, che esprime più una preoccupazione che un atteggiamento scientificamente consapevole del Ministero, probabilmente potrà avere effetti significativi anche in altri settori oltre quello farmaceutico.
Vediamo ora le conseguenze che il provvedimento comporta.
In primo luogo il CBD ottenuto da estratti di Cannabis e prodotto per uso farmaceutico, pur non essendo una sostanza stupefacente, dovrà essere trattato come tale, con conseguente obbligo di registrazione e di inserimento, come materia prima nel registro degli stupefacenti e relativo carico e scarico.
In secondo luogo tutti i farmaci che si ottengono da detta materia prima per la realizzazione di somministrazioni ad uso orale dovranno essere trattati come sostanza stupefacente con relativo regime di fornitura con ricetta non ripetibile (RNR).
Stante la specificità del decreto circa il riferimento all’uso orale, tutti gli altri prodotti, anche di tipo farmaceutico composti da cannabidiolo ricavato da estratti di Cannabis per i quali non è prevista tale modalità di somministrazione (come ad es. quello topico), non saranno considerati al pari di uno stupefacente, con la conseguenza che potranno essere dispensati con ricetta semplice, fermo restando che la materia prima ottenuta in forma farmaceutica dovrà comunque essere gestita come tale.
Abbiamo visto prima che tra le motivazioni che hanno indotto il Ministro Schillaci a dare esecuzione al decreto del 1° ottobre 2020 vi è quella secondo cui, a parere dell’AIFA, “…il cannabidiolo (CBD) è da considerarsi a tutti gli effetti una sostanza attiva ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b-dis del decreto legislativo 219 del 2006”.
Quale corollario di tale assunto, a parere di chi scrive, anche il Cannabidiolo sintetico, privo di THC, sarà da ritenere “a tutti gli effetti una sostanza attiva”, a prescindere dalla percentuale di utilizzo della stessa, con la conseguenza che giammai il CBD (sintetico e ancor più quello naturale) potrà mai essere annoverato tra le sostanze da utilizzare come integratore.
Un’ultima considerazione per ciò che il Decreto potrebbe comportare in un settore diverso da quello farmaceutico.
Il decreto aggiunge che “…ad oggi gli studi a disposizione genericamente raccomandano l'uso di dosi minime e sotto il controllo medico per la valutazione del rapporto rischio/beneficio. Le revisioni della letteratura prese inconsiderazione non forniscono informazioni sugli effetti secondari (es. sonnolenza, effetti psicotropi) in funzione delle differenti dosi, né delle sue diverse modalità di assunzione (via orale, inalatoria), né dell’età, genere e caratteristiche fisiopatologiche del consumatore”
Sempre secondo il Ministero “gli effetti della sostanza in questione (cannabidiolo), così come descritti nei citati pareri, rimangono immutati a prescindere dalla percentuale di utilizzo della stessa.”
Come a dire che qualsiasi sia la percentuale di utilizzo il cannabidiolo è considerato farmaco. Questa affermazione potrebbe da una parte impedire la registrazione di integratori per uso orale di libera vendita con il CBD, e dall’altra compromettere l’utilizzo dello stesso in prodotti per uso cosmetico.
In quest’ultimo caso però le norme sulla produzione dei cosmetici seguono il Regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Queste regole armonizzano a livello europeo, la produzione, la distribuzione, la valutazione e il controllo di eventuali effetti avversi relativi ai cosmetici prodotti in tutta Europa come in Italia. Pertanto, essendo il CBD sintetico e di origine naturale inserito nell’elenco europeo delle sostanze utilizzabili nei cosmetici (database COSING) non può essere vietato da un provvedimento dello Stato membro.
In conclusione possiamo quindi affermare che:
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Il Decreto parla solo del cannabidiolo estratto da cannabis e quindi esclude quello sintetico di qualità farmaceutica con cui si fanno le preparazioni galeniche che quindi manterranno le stesse modalità prescrittive con ricetta medica ripetibile.
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Il cannabidiolo di origine vegetale e qualità farmaceutica dovrà essere acquistato tramite buoni acquisto degli stupefacenti e inserito nel registro carico e scarico degli stessi. Per quanto riguarda lo scarico sarà necessaria una ricetta non ripetibile (ed eventualmente off-label) per le forme orali, mentre sarà ripetibile (?) per le altre forme farmaceutiche.
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Il Decreto specificando l’uso orale del cannabidiolo esclude di fatto le preparazioni farmaceutiche ad uso topico che continueranno ad essere preparate in farmacia con ricetta medica ripetibile sia con il CBD sintetico che di origine naturale.
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Il Decreto, per lo stesso motivo di cui sopra, non include le preparazioni cosmetiche che potranno continuare ad essere vendute liberamente senza ricetta medica e prodotte sia con CBD sintetico che di origine Naturale per uso Cosmetico, come autorizzato in Europa grazie alla presenza delle due materie prime fra le sostanze elencate nel COSING e liberamente utilizzabili nei cosmetici senza alcuna limitazione, con le seguenti indicazioni consigliate per entrambi: antioxidant, anti-sebum, skin conditioning e skin protecting
Inoltre, il 1° giugno 2023 la Commissione Europea ha aperto una consultation la cui conclusione è prevista per il 30 settembre 2024 proprio in merito alla sicurezza del CBD utilizzato nei cosmetici e quindi per adesso non vietato come si può vedere al seguente link:
https://single-market-economy.ec.europa.eu/consultations/call-data-ingredients-used-cosmetic-products-0_en
The European Commission would like to invite any interested parties, including academic and other research institutes, EU countries’ authorities, manufacturers of cosmetic products, producers of Cannabidiol (CBD) and consumers associations, to submit any scientific information relevant to the safety of Cannabidiol (CBD) (CAS No. 13956-29-1, EC No. 689-176-3) in pure form, as well as an extract that my contain contaminants of other cannabinoids, including trans-Δ⁹- tetrahydrocannabinol (THC or delta-9-THC) (CAS No. 1972-08-3, EC No. 625-153-6), at trace levels.
Probabilmente servirà a stabilire se esistono dei limiti a disotto i quali il CBD potrà essere usato ad uso cosmetico in completa sicurezza.
In attesa di chiarimenti dal Ministero della Salute rimandiamo ulteriori approfondimenti alla prossima comunicazione.
Avv. Nicomede Di Michele
Avv. Michele Di Michele
Del foro di Napoli nord
Avv. Mario Taddeucci Sassolini
Del foro di Firenze
Dott. Pier Luigi Davolio
Vicepresidente SIRCA